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Data in Nostro Ducali Palatio die 20 Augusti 1582.
A. 3. E. 6p. 52, III. II. A. 91, 34. 95, 3.

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Le Bret. I, 197-199. III,

С. Д. М. 1870, 128.

XXXIV.

1582, 15. септембра. Млеци.

Жалба православних Шибенчана управљена на Дужда у Млецима противу иновјераца, и уважење исте жалбе од стране млетачке владе.

Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria.

I soggetti orientali da Sebenico, fedelissimi servitori della Serenità Vostra, non cercano mai altro che viver con quiete ed in amore con li Sebenzani, non avendo altro studio ogni giorno che di fuggire continuamente quelle occasioni, dalle quali potrebbe nascere pubbliche o private dissensioni e liti. Perciò, sentendosi essi aggravati dalla Parte, presa li 25 Gennaro 1581, senza alcuna causa e ragione, nella Congregazione del Popolo, d'aggravarli oltre la tariffa limitata, volendoli obbligare a pagamenti esorbitanti, et ultra modum, nulla habita ratione legum; la qual Parte essendo scandalosa dà occasione a continui litigi, e offende non solamente la giurisdizione della comunità, ma eziandio contraria alli Decreti, fatti con l'autorità del Senato l'anno 1578 e 1579. La qual Parte, conosciuta nocevole al pubblico, fu ordinato in quel tempo alli Nunzi della comunità di Sebenico, dover informarla che l'intenzion della Serenità Vostra e dell' Eccellentissimo Senato era che i Greci, abitanti in cotesta città, non dovessero esser pregiudicati nella minima cosa, lasciandoli goder l'immunità de' privilegi, concessi a tutti i cittadini e popolo. Non ostante però tali Decreti, confermati più volte successu temporis dalli predecessori di Vostra Serenità col Senato, vedendosi essi Greci vilipesi e pregiudicati, ricorrono umilmente ai piedi di Vostra Serenità, per ottenere la confermazione de' favori già più volte autenticati, e la grazia d'esser esauditi.

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Quel tanto fu detto ieri a Sua Serenità nell' Eccellentissimo Colleggio per li defensori degli ambasciatori de' Greci, e fu presa la Parte tenoris infrascripti:

Vogliamo e dichiariamo, esser mente Nostra e del Senato che per tutto il Serenissimo Dominio i soggetti nostri vivano in pace e quiete; come pure vogliamo et absolute con la presente si notifica alla comunità nostra di Sebenico di mantener il riposo con quale si voglia nazione forestiera ed altra abitante in detta città, e principalmente i fedeli nostri soggetti di Levante, dispersi per tutta la Dalmazia, alli quali concediamo le grazie e privilegi concessi a qual si sia altro soggetto nostro, volendo che la presente Parte sia registrata in cotesta Cancellaria di Sebenico per maggior sua osservazione ed esecuzione.

1582 addì 15 settembre fu anco presentata la sopradetta supplica in scritto all' Illustrissimo Signor Marco Querini per nome dell'ambasciator della nazione greca di Sebenico.

Fabricius Vognius, Ducalis notarius.

A. 3. E. 6p. 53. III. II. A. 91, 35.

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3. II. A.

XXXV.

1582, 10. децембра. Шибеник.

Шибенички кнез у заштиту православних.

Noi Giovanni Antonio Foscarini per la Serenissima Republica di Venezia Conte e Capitano di Sebenico.

Abbiamo sempre desiderato di levare l'occasione a cadauno di potersi dolere contro qualsivoglia persona di qualità, condizione e stato, soggetto all' obbedienza nostra, in proposito di qualsivoglia pretesto d'estorsioni, aggravi, godimento di privilegi, li quali non possono procedere che di malignità d'alcuni mal affetti e disubbidienti alli ordini superiori. Perciò Noi, essendo rappresentato da cotesto Padre Calogero a nome de' suoi che alcuni sfrontatamente ardiscono molestarlo nell' esercizio del suo rito, con disprezzarlo ed ingiuriarlo senza ragione alcuna, il tutto procedendo da pura invidia e perfidia, alla quale volendo ovviare ed apportare il ri

medio opportuno, conveniente e meritevole alla fedeltà di questo popolo,

Comandiamo a cadaun Piacer della Corte nostra che intimar debba, a chiara intelligenza di tutti, e nelli luoghi soliti, di lasciar vivere in pace detto Padre Calogero e qualsisia soggetto suo, e non molestarlo in nessuna maniera, sotto pena di ducati 100 la prima volta, 200 la seconda, e terza la galera, irremissibilmente. Volendo di più che questo serva di notizia a tutti i ministri di questa città e di proibizione di non fare estorsioni supra modum, nè aggravare i detti Greci soggetti nostri, oltre l'ordinario e comune agli altri. E questo in esecuzione degli ordini supremi, ricevuti questi giorni passati dal Serenissimo Principe nostro, così essendo volontà sua, sotto le pene sopra nominate ai contrafacienti.

In quorum fidem etc.

Sebenico alli 10 Decembre 1582.

III. II. A. 91, 36. 95, 3. — С. Д. М. 1872, 146-147.

1583, 12. марта. Пола.

XXXVI.

Истријски проведитор дарива православнима у Поли земљиште да могу озидати своју цркву.

Avendo il Clarissimo Sig. Giovanni Battista Calbo prossimo Precessore Nostro di buona memoria con permissione del Reverendissimo D. Mattio Barbabianca Vescovo Polense di venerabil ricordanza, concesso alli fedeli Cipriotti delle 50 famiglie compartite, venute ad abitare a Pola l'anno 1580, di poter erigere una Chiesa Greca in questa città, sotto titolo di S. Nicolò della Madonna, fabbricondola sopra le mura rovinate d'una Chiesa Latina discoperta, e derelita, posta nella contrada di S. Zuanne sotto il Castello, ed essendo essa Chiesa di S. Nicolò stata ridotta ormai dalla carità e religione delle predette 50 famiglie Cipriotte, ed di altre buone

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e divote persone, a perfetto fine, ed ornata convenientemente di dentro, e fornita delle cose necessarie per celebrar il culto divino, ci è parso conveniente ed a proposito di farli, siccome da loro siamo stati supplicati, il Privileggio della detta concessione, il quale il predetto Clarissimo Precessor Nostro per esser stato prevenuto dalla morte, non ha potuto fare. Però con l'autorità a Noi dal prelibato Serenissimo Dominio attribuita, confermando la concessione come sopra fatta dal Clarissimo Sig. Provveditor Calbo della sopradetta Chiesa e suo Cimiterio, e tutte le abenze e pertinenze sue ai fedeli Cipriotti, ovvero in quanto faccia bisogno quella di nuovo concedendoli con ogni miglior e più valido modo e forma, che per Noi far si può, diamo facoltà ed autorità a tutta la nazion Greca abitante in questa città di poter liberamente e senza impedimento alcuno far celebrare i Divini Offizi, ed amministrare i Santi Sacramenti della nostra vera Cristiana Fede da Religiosi Sacerdoti Greci secondo il Rito Greco, ad uso, comodo, e benefizio di tutti li fedeli Cipriotti, e Napolitani, ed altri della nazion Greca, che al presente sono, e per l'avvenire veniranno ad abitare in questa città, con quei modi, e condizioni, e con quelle prerogative, immunità, indulti, ed esenzioni, che hanno le altre Chiese de' Greci nelle altre città, e luoghi di questo Serenissimo Dominio; ordinando che ad ogni richiesta di essa nazion Greca sia dato l'attual possesso temporale della detta Chiesa di S. Nicolò, e suo Cimiterio, con tutte le sue abenze, e pertinenze nello stato, ed essere com'essa si trova ridotta di presente al Reverendissimo D. Prosfero Geromonaco Curato, ed altri Deputati Procuratori di essa, ed alli Rappresentanti l'Università delli Greci nuovi abitanti in questa città per sè, e perpetui eredi, successori loro, in quorum fidem etc.

Data Polae die 12. Martii 1583.

Marin Malipiero Provveditore nell'Istria.

Пер. К. стр. 23-25. — С. Д. М. 1864, 4—5.

XXXVII.

1596, 3. априла. Млеци.

Наредба млетачке владе једном латинском свештенику у Млецима, да опозове неке увриједљиве ријечи, што је изрекао у једној црквеној проповједи противу пра

вославних.

Православни Грци у Млецима тужили су Сенату неког проповједника латинске цркве S.S. Giovanni e Paolo, што је у својој проповједи, говорећи о чистилишту, увриједио православне, исговјетујући их Лутеранима и другим непријатељима римокатоличке вјере, те су тражили, да се опомене ради тога онај свештеник и да му се докаже, да њихова црква ужива потпуну слободу у Млецима и у свима осталим земљама млетачке Републике, и да они имају право бранити се и одбијати сваки нападај на њихову вјеру.

Тужбу су ову приказали Сенату архијепископ Филаделфијски (млетачко-далматински епископ) Гаврил Север и спископ церишки Максим Моргуњо. Млетачка влада уважила је у свему исту тужбу, и по наредби њезиној онај је проповједник 5. априла исте године у поменутој цркви јавно опозвао све што је изрекао противу православне вјере.

Lam. p. 076.

XXXVIII.

1599, 31. јула. Млеци.

Млетачка влада дозвољава мјешовите бракове између православних и римокатолика.

A Monsignor Reverendissimo Querini Arcivescovo di Corfu.

Omissis aliis.

Lo diciamo esser stata sempre ed esser tuttavia intenzione nostra, che non s'abbino ad impedire i matrimonii fra quelli del rito greco con altri del rito latino, secondo che si è osservato anco per il passato, e che in ciò non si facci alcuna alterazione, anzi che si attenda

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